ROMA (ITALPRESS) – Nel 2018, la Commissione europea ha adottato una decisione in cui aveva concluso che Google aveva abusato della sua posizione dominante imponendo, segnatamente con accordi di preinstallazione e condizioni di licenza di talune applicazioni, la precedenza del suo motore di ricerca Google Search e del suo browser Chrome sui dispositivi mobili funzionanti con il sistema operativo Android, anch’esso proposto da Google. La Corte ha quindi constatato un’infrazione unica e continuata in cui rientravano tutti questi comportamenti e ha inflitto a Google un’ammenda complessiva pari a 4,3 miliardi di cui 1,9 posti in solido a carico della Alphabet. Il Tribunale dell’Unione europea, adito in primo grado, ha confermato la qualificazione come infrazione unica e continuata, ma ha annullato la parte della decisione della Commissione relativa al comportamento consistente nel subordinare la conclusione di accordi di ripartizione dei ricavi con taluni costruttori di apparecchiature originali e operatori di reti mobili alla preinstallazione esclusiva di Google Search su un portafoglio predefinito di dispositivi. A seguito di tale annullamento parziale, il Tribunale ha rivalutato la sanzione e ha fissato l’ammenda pari a 4,1 miliardi di euro per Google, di cui 1,5 miliardi di euro a carico della Alphabet in virtù della sua responsabilità solidale. La Corte di giustizia respinge l’impugnazione presentata da Google e dalla Alphabet contro tale sentenza del Tribunale, confermando quindi la sanzione inflitta alle due società per le loro pratiche anticoncorrenziali relative al sistema operativo Android, quale rivista dal Tribunale.
In primo luogo, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel valutare gli effetti anticoncorrenziali delle condizioni di preinstallazione previste dagli accordi Android. La Corte rileva che il Tribunale poteva tenere conto dell’intero contesto economico pertinente, compresi gli accordi di ripartizione dei ricavi, senza che fosse necessario procedere sistematicamente a un’analisi controfattuale per accertare un’infrazione al divieto di abuso di posizione dominante. La Corte conferma inoltre che il Tribunale poteva stabilire l’esistenza di un “status quo bias” a favore delle applicazioni preinstallate e dichiarare che Google e la Alphabet non avevano dimostrato che le preferenze degli utenti o la presunta qualità dei loro servizi spiegassero da sole i comportamenti osservati. In secondo luogo, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel confermare la valutazione della Commissione relativa alle condizioni di preinstallazione previste dagli accordi Android. La dimostrazione di un abuso di posizione dominante non è subordinata, in ogni caso, alla prova della capacità di escludere unicamente concorrenti altrettanto efficienti. Tenuto conto delle caratteristiche specifiche dei mercati digitali in questione, il Tribunale poteva concludere che tali pratiche erano idonee a restringere la concorrenza e a rafforzare le barriere all’ingresso senza ricorrere a un tale criterio. In terzo luogo, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel confermare la valutazione della Commissione relativa agli accordi antiframmentazione. Tali accordi erano idonei a limitare gli sbocchi commerciali delle versioni Android non compatibili e a rafforzare così la posizione dominante di Google. Un’analisi controfattuale non era necessaria nelle circostanze del caso di specie, in quanto sono stati sufficientemente dimostrati gli effetti anticoncorrenziali del comportamento. In quarto luogo, il Tribunale poteva respingere le giustificazioni oggettive addotte da Google in merito agli accordi antiframmentazione e mantenere la qualificazione di infrazione unica e continuata nonostante l’annullamento parziale relativo ad alcuni accordi di ripartizione dei ricavi, poiché gli abusi rimanenti rientravano comunque in una medesima strategia anticoncorrenziale. Infine, la Corte conferma l’esercizio da parte del Tribunale della propria competenza estesa al merito per determinare l’importo dell’ammenda, dichiarando che la sua motivazione era sufficiente e che i principi procedurali invocati da Google e dalla Alphabet, in particolare i diritti della difesa, erano stati rispettati.
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